PIETRO BOTTA DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE DEI CONTI

IPERAMMORTAMENTO

L'iperammortamento è una misura agevolativa fiscale che disciplina gli investimenti in beni tecnologici per il periodo 2026-2028. Essa distingue due regimi:

 

a) iperammortamento per la generalità delle imprese;

b) credito d'imposta 4.0 per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

 

 

1. Cosa cambia dal 2026 Dal 2026 il legislatore reintroduce l’iperammortamento, superando la logica dei precedenti crediti d’imposta 4.0 e 5.0 per le imprese ordinarie. L’agevolazione consiste in una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile dei beni agevolabili, con effetti su ammortamenti e leasing. Per il comparto agricolo, invece, resta un meccanismo diverso: un credito d’imposta del 40%.

 

2. Come funziona l’iperammortamento Non si tratta di un contributo diretto in denaro, ma di una super deduzione fiscale: il bene viene acquistato a costo reale, ma fiscalmente il costo viene aumentato e quindi l’impresa deduce quote più elevate, riducendo il reddito imponibile e l’imposta dovuta. L’effetto rileva ai fini IRES o IRPEF e anche sui canoni di leasing finanziario.

 

3. Chi può beneficiarne Possono accedere all’iperammortamento i titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in Italia. Sono invece escluse, secondo l’impostazione illustrata nella guida, le imprese agricole che operano nel regime speciale del credito 4.0 agricolo.

 

4. Quali beni sono agevolabili Rientrano

 nell’iperammortamento:

  • beni materiali 4.0 compresi nell’Allegato IV;
  • beni immateriali 4.0 compresi nell’Allegato V;
  • beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, inclusi impianti di accumulo e stoccaggio.

 

 

I beni devono essere nuovi, strumentali e, ove richiesto, interconnessi al sistema aziendale di produzione o alla rete di fornitura. Tra i beni materiali rientrano, ad esempio, macchinari CNC/PLC, robot, magazzini automatizzati, sistemi di monitoraggio qualità, dispositivi intelligenti di tracciabilità e infrastrutture digitali industriali. Tra i beni immateriali rientrano software MES, SCADA, analytics, AI, digital twin, cybersecurity, supply chain e gestione energetica.

 

5. Periodo agevolato Per l’iperammortamento il periodo utile va dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Per il credito agricolo il periodo indicato è dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028. Ai fini del beneficio non conta solo la data della fattura o del pagamento, ma il momento di effettuazione dell’investimento secondo l’art. 109 TUIR. 

 

In pratica:

  • in caso di acquisto, rileva la consegna o spedizione;
  • nel leasing, la consegna o il collaudo;
  • nell’appalto, l’ultimazione o il SAL accettato;
  • nella realizzazione in economia, i costi imputabili sostenuti nel periodo

 

6. Misura del vantaggio per l’iperammortamento La maggiorazione opera per scaglioni:

  • 180% fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni;
  • 50% oltre 10 milioni e fino a 20 milioni
  •  

Questo significa che un bene acquistato a 1.000.000 euro può assumere, fiscalmente, un valore ammortizzabile di 2.800.000 euro. In un esempio riportato nei materiali, con aliquota IRES del 24% e ammortamento al 10%, il risparmio IRES complessivo può arrivare a 672.000 euro, di cui 432.000 euro in più rispetto al regime ordinario. 

 

7. Procedura e ruolo del GSE L’accesso al nuovo iperammortamento non appare automatico. È prevista una procedura telematica tramite piattaforma GSE, con comunicazioni e certificazioni sugli investimenti. Dai materiali emerge una struttura in tre momenti:

  • comunicazione preventiva;
  • comunicazione di conferma con pagamento di almeno il 20%;
  • comunicazione finale di completamento.

 

Molti aspetti operativi restano demandati al decreto attuativo. 

 

8. Documentazione richiesta La documentazione ha un ruolo centrale. In generale occorrono:

  • documenti che provino il costo sostenuto;
  • documentazione tecnica che dimostri che il bene rientra negli allegati agevolati;
  • per i beni 4.0, normalmente perizia tecnica o attestazione di conformità; per beni di costo più contenuto, in alcuni casi può bastare una dichiarazione del legale rappresentante. 

 

Per il comparto agricolo, inoltre, le fatture e i documenti di acquisto devono contenere l’espresso riferimento ai commi 454-459 della Legge di Bilancio 2026, pena il rischio di revoca dell’agevolazione. 

 

9. Cumulabilità e limiti. L’iperammortamento è in linea generale cumulabile con altre agevolazioni, nazionali o UE, purché:

  • non si coprano le stesse quote di costo;
  • non si superi il costo sostenuto;
  • la base agevolabile sia assunta al netto degli altri contributi riferiti alle stesse spese. 

Esistono però limiti e incompatibilità specifiche, soprattutto con alcune misure precedenti o settoriali. Anche il credito agricolo è cumulabile con altri incentivi entro il limite del costo, ma non con alcuni crediti specificamente esclusi. 

 

10. Cessione del bene e recapture La guida richiama attenzione al cosiddetto recapture. Se il bene viene ceduto o destinato a strutture estere nel periodo di fruizione, il beneficio può essere compromesso. Tuttavia, se il bene viene sostituito con un altro bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori, la fruizione delle quote residue può proseguire, entro certi limiti. 

 

11. Credito 4.0 per imprese agricole Per imprese agricole, pesca e acquacoltura il regime è diverso dall’iperammortamento. È previsto un credito d’imposta del 40% per investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 nuovi, compresi negli Allegati IV e V, fino a 1 milione di euro di investimento. Il periodo agevolato va dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028

 

Il credito:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
  • decorre dall’anno successivo a quello di sostenimento dei costi;
  • è soggetto a un plafond di spesa annuale. 

 

 

 

12. Aspetti più delicati evidenziati dalla guida La guida insiste soprattutto su alcuni punti critici:

  • verificare se il soggetto rientra davvero nella misura;
  • controllare che il bene sia realmente agevolabile;
  • individuare correttamente la data fiscalmente rilevante dell’investimento;
  • predisporre una documentazione completa;
  • prevenire i rischi di revoca o recapture.                                                                                                                                                            

Conclusione In sintesi, la guida evidenzia che nel triennio 2026-2028:

  • le imprese ordinarie beneficiano soprattutto dell’iperammortamento, cioè di una maggiore deduzione fiscale;
  • le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura beneficiano invece di un credito d’imposta diretto del 40%;
  • la convenienza può essere molto rilevante, ma il beneficio dipende da beni corretti, tempistiche corrette e adempimenti documentali rigorosi