PIETRO BOTTA DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE DEI CONTI
La Zona economica speciale unica (ZES unica) è stata istituita per favorire gli investimenti e lo sviluppo delle attività produttive nelle aree ammesse del territorio nazionale. Per il triennio 2026-2028, le imprese che realizzano investimenti agevolabili possono accedere a un credito d’imposta, nel rispetto dei requisiti previsti e degli adempimenti stabiliti dalla normativa.
Il credito riguarda progetti d’investimento in beni strumentali destinati a strutture produttive situate nelle aree ammesse. Sono compresi, in particolare, l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi, anche tramite leasing. Possono inoltre rientrare nel progetto l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali, entro il limite previsto: il valore complessivo di terreni e immobili non può superare il 50% dell’investimento agevolabile.
I progetti devono rispettare le soglie di costo stabilite dalla disciplina: per la misura generale, il documento indica un investimento minimo di 200.000 euro e un limite massimo di 100 milioni di euro per ciascun progetto. Sono inoltre previste esclusioni per determinati settori e categorie di beni.
La ZES unica comprende le aree ammesse delle regioni del Mezzogiorno — Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia — e specifiche zone di Abruzzo, Marche e Umbria. L’agevolazione non riguarda automaticamente l’intero territorio delle regioni indicate: occorre che la struttura produttiva si trovi in un’area riconosciuta come ammissibile.
L’aliquota del credito varia in base alla localizzazione dell’investimento, alla dimensione dell’impresa e alle caratteristiche del progetto. Per questo motivo, l’intensità effettivamente applicabile va determinata considerando le percentuali previste per la specifica area e le regole europee sugli aiuti regionali.
Per gli investimenti realizzati nel 2026, 2027 e 2028 è prevista una procedura telematica articolata in due fasi.
La prima è la comunicazione preventiva, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate nella finestra annuale compresa tra il 31 marzo e il 30 maggio. In essa l’impresa indica sia le spese ammissibili già sostenute dall’inizio dell’anno, sia quelle che prevede di sostenere entro il 31 dicembre. La comunicazione serve a prenotare il credito e deve precedere l’avvio dell’investimento secondo il principio di incentivazione richiamato dalla disciplina.
La seconda fase è la comunicazione integrativa, obbligatoria per attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti dichiarati. Per gli investimenti del 2026, ad esempio, la finestra indicata è dal 3 al 17 gennaio 2027; per gli anni successivi si applica la stessa scadenza nel mese di gennaio dell’anno successivo. Il mancato invio della comunicazione integrativa può comportare la decadenza dal beneficio.
Le spese sostenute e la loro corrispondenza alla documentazione contabile devono essere certificate secondo le modalità previste. Il credito riconosciuto è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, nel rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti per la misura.
Il credito ZES può essere cumulabile con altre agevolazioni, ma il cumulo deve rispettare le regole proprie di ciascun incentivo e i limiti applicabili ai costi ammissibili. In presenza di più misure sul medesimo investimento, occorre quindi verificare che il sostegno complessivo non superi i limiti consentiti e indicare correttamente le agevolazioni nella documentazione richiesta. Tra gli incentivi che possono concorrere, nel rispetto delle rispettive condizioni, sono citati l’iperammortamento e la Nuova Sabatini.
Il credito d’imposta ZES unica sostiene gli investimenti produttivi attraverso un beneficio fiscale collegato alla localizzazione e alla natura del progetto. La corretta individuazione dell’area, dei beni ammissibili, delle spese agevolabili e delle scadenze di comunicazione è essenziale per completare la procedura e conservare il diritto al credito. Per il triennio 2026-2028, la disciplina conferma infatti sia la possibilità di presentare la comunicazione preventiva, sia l’obbligo della successiva comunicazione integrativa.
Percentuali massime del credito d’imposta ZES unica
La percentuale teorica del credito varia in base alla regione in cui si trova la struttura produttiva, alla dimensione dell’impresa e all’importo del progetto. Per i progetti con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro si applicano percentuali ridotte; nelle aree ammesse al Fondo per una transizione giusta sono previste aliquote specifiche.
| Regione o area ammessa | Piccole imprese: progetto fino a 50 mln € | Piccole imprese: progetto oltre 50 mln € | Medie imprese: progetto fino a 50 mln € | Medie imprese: progetto oltre 50 mln € | Grandi imprese |
|---|---|---|---|---|---|
| Campania | 60% | 40% | 50% | 40% | 40% |
| Puglia | 60% | 40% | 50% | 40% | 40% |
| Basilicata | 50% | 30% | 40% | 30% | 30% |
| Calabria | 60% | 40% | 50% | 40% | 40% |
| Sicilia | 60% | 40% | 50% | 40% | 40% |
| Sardegna | 50% | 30% | 40% | 30% | 30% |
| Molise | 50% | 30% | 40% | 30% | 30% |
| Abruzzo | 35% | 15% | 25% | 15% | 15% |
| Puglia – territori ammessi al Fondo per una transizione giusta | 70% | 50% | 60% | 50% | 50% |
| Sardegna – territori ammessi al Fondo per una transizione giusta | 60% | 40% | 50% | 40% | 40% |
| Marche e Umbria – aree ammesse | 35% | 15% | 25% | 15% | 15% |
Le aliquote indicate sono massimali teorici: l’effettivo credito fruibile può essere diverso e dipende anche dalle regole applicabili, dai limiti di spesa e dalla percentuale riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate. Inoltre, l’ammissibilità territoriale riguarda le specifiche aree individuate dalla disciplina e non necessariamente l’intero territorio regionale. Per Marche e Umbria, il prospetto allegato riporta le stesse percentuali indicate per le aree ammesse dell’Abruzzo.